Indizi convergenti per dichiarare la colpevolezza dell’ex dirigente del Sisde, Bruno Contrada, contro il quale non si puo’ ritenere ci sia stata alcuna macchinazione, complotto “trame calunniose e mistificatorie”.
Cosi’ la VI Sezione Penale della Cassazione spiega perche’ il 10 maggio dello scorso anno decise di confermare in via definitiva la condanna a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa inflitta a Bruno Contrada dalla Corte d’Appello di Palermo, in sede di rinvio, nel febbraio 2006. “La concludenza e convergenza degli elementi indiziari (dichiarazioni riscontrate attendibili di collaboratori di giustizia gia’ intranei a Cosa Nostra; altre autonome fonti testimoniali), lumeggiate con trasparente e razionale completezza ed in corretta applicazione dei canoni valutativi codicistici dalle due conformi sentenze dei giudici di merito – si legge nella sentenza 542 depositata oggi – si rivelano fuori discussione” e “non meritano le censure di illogicita’, contraddittorieta’ e perfino travisamento di prove denunciate con l’odierno ricorso”.
Inoltre, non si mostra “idonea ad infirmare la validita’ argomentativa e logica dell’impugnata decisione di appello”, osservano i giudici della Suprema Corte, “la surrettizia evocazione di indimostrate sindromi rivendicatorie o di oniriche suggestioni complottistiche che trapela da molti passaggi del ricorso: l’ipotesi della macchinazione in pregiudizio del dottor Bruno Contrada e’ priva di consistenza e si scontra con le univoche emergenze del processo”. La Corte d’appello siciliana, rilevano gli ‘ermellini’, ha seguito “correttamente” il percorso per valutare “tutte le deposizioni dibattimentali e in modo particolare le chiamate di correo effettuate dai collaboratori di giustizia che designano il Contrada come contiguo a Cosa Nostra”: in particolare, la Suprema Corte ricorda la sentenza del tribunale di Palermo che “rende chiaro in quale misura i rapporti personali stretti dall’imputato con i capimafia Stefano Bontate e Rosario Riccobono non contraddicano i favoritismi e le agevolazioni spesi dall’imputato anche in vantaggio di acerrimi nemici dei suoi diretti referenti mafiosi, atteso che la ‘vicinanza’ del soggetto istituzionale deve necessariamente giovare all’intero sodalizio criminoso e ad ognuno dei suoi esponenti, valicando la sfera dei contrasti personali interni all’organizzazione mafiosa”. Inoltre, alle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tra cui Francesco Marino Mannoia, Gaspare Mutolo, Salvatore Cancemi, Tommaso Buscetta, Giuseppe Marchese, Rosario Spatola, Angelo Siino e Antonino Giuffre’, tutte citate nella sentenza, ndr) “tutte rigorosamente verificate e riscontrate, anche alla luce delle notazioni critiche dei difensori dell’imputato, dalla sentenza d’appello, si sovrappongono, in simbiotica valenza probatoria – osservano i giudici di Piazza Cavour – altre fonti conoscitive di prevalente natura dichiarativa inerenti specifici episodi di cui Bruno Contrada e’ divenuto protagonista”, le quali “non solo offrono in piu’ casi motivo di riscontro alle propalazioni dei collaboranti, ma si palesano dotate di autonoma efficienza indiziaria”. Per i giudici di ‘Palazzaccio’, “quando si sia in presenza di convergenti dichiarazioni di piu’ collaboratori, la presunta preordinazione delle stesse – si spiega nella sentenza della sesta sezione penale – non puo’ costituire un’inferenza discendente in via automatica dalla constatazione della coincidenza degli apporti narrativi”, come invece sostenuto da Contrada nel suo ricorso: “e’ ovvio – afferma la Cassazione – che si rende indipensabile la verifica scrupolosa e meditata della autonomia di ogni singola collaborazione, ma, in caso di positiva verifica di attendibilita’, dalla convergenza delle dichiarazioni possono e debbono trarsi (diversamente da quanto si ipotizza nel ricorso) tutte le inferenze ed implicazioni del caso, dovendosi in particolare dedurre l’efficacia di (AGI)